Evidenziamo, al contrario dei telegiornali e della stampa quotidiana, il disegno di legge approvato ieri al Senato all’interno del Pacchetto Sicurezza (D.d.L. 733), con un emendamento del senatore Gianpiero D’Alia (UDC) identificato dall’articolo 50-bis: “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet”; la prossima settimana il testo approderà alla Camera come articolo nr. 60.
In base a questo emendamento se un qualunque cittadino dovesse invitare attraverso un blog (o un profilo su facebook, o altro sulla rete) a disobbedire o a istigare contro una legge che ritiene ingiusta, i providers dovranno bloccarne il blog o il sito, pena una sanzioni da 50.000 a 250.000 euro. Questa proposta risulta comprensibile in caso di istigazione ad attività criminali o fondamentaliste, ma reputiamo un grave torto alle libertà civili la negazione del diritto di critica alle leggi emanate dal Governo.
La disobbedienza civile è una forma di lotta politica, attuata da un singolo individuo o più spesso da un gruppo di pressione, che comporta la consapevole violazione di una precisa legge, considerata particolarmente ingiusta. La violazione viene svolta pubblicamente, in modo da rendere evidenti a tutti le sanzioni previste dalla legge stessa. Grazie a questa forma di protesta non violenta è stato possibile ottenere diritti quale l’obiezione di coscienza al servizio militare, l’uguaglianza tra etnie negli Stati Uniti, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile.
Con l’approvazione di questo emendamento sarà dunque possibile bloccare in Italia (come in Iran, in Birmania e in Cina) Facebook, Youtube e la rete da quei blog che al momento rappresentano in Italia l’unica informazione non condizionata e/o censurata, emanazione di quella libertà di espressione di cui l’Italia vanta in quanto Paese democratico.
Di seguito l’articolo approvato dal senato:
blog comments powered by Disqus«Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)
Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.».