1 gennaio 2008

La costituzione italiana - Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

دستور الجمهورية الايطالية - الجزء الآول - في حقوق المواطنين و واجباتهم

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

المادة 13

للحرية الشخصية حرمة لا تـُنتهك. لا يجوز أي شكل من الاعتقال أو التحرّي أو التفتيش الشخصي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلل صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب.

في الحالات الإستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول. يُعاقب أي من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم.

يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي.

المادة 14

للمسكن حُرمة لا تـُنتهك.

لا يمكن إجراء التحرّي أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية. يجري تنظيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة.

المادة 15

للمراسلة ولكل أنواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تـُنتهكان.

يمكن وضع قيود عليها بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية فحسب، ومع الضمانات التي ينص عليها القانون.

المادة 16

لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون لإعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي تقييد لأسباب سياسية. كل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط الإيفاء بإلزامات القانون.

المادة 17

للمواطنين حق الإجتماع سلميا ودون أسلحة.

لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة الى الإجتماعات، بما فيها تلك التي تـُعقد في أماكن مفتوحة للعامة.

بالنسبة الى الإجتماعات التي تـُعقد في أماكن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق الى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبرِّرة تتعلق بالأمن والسلامة العامة.

المادة 18

للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخيص رسمي، وذلك لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقا للقانون الجزائي.

الجمعيات السرية ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر نظيمات ذات طابع عسكري.

المادة 19

حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا، شرط أن لا تتنافى طقوسه مع الآداب.

المادة 20

لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها القانونية او على أيّ من نشاطاتها.

المادة 21

للجميع حق إبداء الراي بحرية قولا وكتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى.

لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة.

لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين.

في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسّة ويتعذر تدخّل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجردا من أي مفعول.

يجوز للقانون أن يحدد، بواسط ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية.

يـمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وكل التظاهرات الاخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون الإجراءات الكفيلة بتجنب الإنتهاكات وقمعها.

المادة 22

لا يمكن أن يحرم أحد من أهليته القانونية ومن جنسيته وإسمه لأسباب سياسية.

المادة 23

لا يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إلا على أساس القانون.

المادة 24

للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة.

الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أيّ من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها.

تؤمَّن للأشخاص غير القادرين مادياً، من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام كل من السلطات القضائية.

يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وكيفيتها.

المادة 25

لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعيـنه القانون.

لا يمكن معاقبة شخص ما إلا إستنادا الى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرم.

لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 26

يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صـراحة في المواثيق الدولية فحسب.

ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن الى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية.

المسؤولية الجنائية شخصية.

لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور الحكم النهائي.

لا يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم.

لا يُسمح إنزال حكم الإعدام.

المادة 28

الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. في هذه الأحوال تتناول المسؤولية المدنية كلا من الدولة والمؤسسات العامة.

المادة 35

تصون الجمهورية العمل على جميع أنواعه ومجالاته.

ترعى تأهيل العمال ورفع مستواهم المهني.

تشجّع الإتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأكيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها.

تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي الشغل الإيطالي في الخارج.

المادة 36

للعامل الحق في أجر متناسب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي حال، كافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرّة كريمة.

المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون.

للعامل حق الإستراحة الاسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها.

المادة 37

للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذكور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمّن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة.

يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور.

تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور.

المادة 38

لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية حقّ الإعالة والرعاية الإجتماعية.

للعمال الحق أن تُضمن لهم مسبقا وتؤمَّن سبل عيش تتناسب وإحتياجاتهم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتهم.

للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني.

الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها.

الإعانة الخاصة حرة.

المادة 39

التنظيم النقابي حر.

لا تخضع النقابات لإي إلزام آخر عدا تسجيلها لدى المكاتب الرسمية المحلية أو المركزية طبقاً للقانون.

يشترط التسجيل ان تقر القوانين الاساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة ديمقراطية.

للنقابات المسجّلة شخصية قانونية. يمكن للنقابات، الممثّلة بصورة موحدة حسب نسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية ذات مفعول إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليها في العقد.

المادة 40

يُمارَس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه.

المادة 41

المبادرة الإقتصادية الخاصة حـرة.

لا يمكن ممارستها بما يتعارض مع المنفعة الإجتماعية أو بصورة تسيئ الى الأمن والحرية والكرامة الإنسانية.

يحدّد القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات الإقتصادية العامة والخاصة نحو أهداف إجتماعية ولتنسيقها.

المادة 42

الملكية عامة او خاصة. تعود الخيرات الإقتصادية إلى الدولة او المؤسسات او الأفراد.

الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحـدّد طرق إكتسابها والتمتع بها وحدودها، بهدف ضمان دورها الإجتماعي وجعلها في متناول الجميع.

يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، شرط التعويض عنها.

ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالإرث الشرعي والموصى به، وبحقوق الدولة من الميراث.

المادة 43

يجوز للقانون، لأهداف ذات منفعة عامة، أن يخصص أصلا او يحول الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مستفيدين، عن طريق نزع الملكية والتعويض، شركات محددة او فئات من الشركات ذات طابع المصلحة العامة والمتعلقة بخدمات عامة أساسية او بمصادر الطاقة او بأوضاع إحتكار.

المادة 44

من أجل ضمان إستثمار عقلاني للأرض وإرساء علاقات إجتماعية منصفة، يفرض القانون قيودا وواجبات على الملكية الخاصة للأرض، ويضع حدودا لرقعتها وفقا للأقاليم والمناطق الزراعية. يشجع القانون ويفرض إستصلاح الأراضي وتحويل الملكيات الواسعة الرقعة منها وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية.

المادة 45

تقر الجمهورية بالدور الإجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتبادلة غير القائمة لغايات المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها وأهدافها بالوسائل الإنسب من خلال إجراءات المراقبة المناسبة.

يسهر القانون على رعاية العمل الحرفي ونموه.

المادة 46

من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمل وإنسجاما مع متطلبات الإنتاج، تقر الجمهورية بحق العمال في المساهمة في إدارة الشركات، وذلك وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين.

المادة 47

تشجع الجمهورية الإدخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط التسليف وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته.

تشجع توظيف الإدخار الشعبي في ملكية السكن والملكية الزراعية الصغيرة والإستثمار، المباشر أو غير المباشر، في أسهم المجمعات الإنتاجية الكبرى في البلاد.

المادة 48

جميع المواطنين الراشدين، رجالا ونساء، ناخبون.

التصويت شخصي ومتساو، حـرّ وسرّي، وممارسته واجب مدني.

يحدّد القانون شروط حق التصويت وكيفيةَ ممارسته للمواطنين المقيمين خارج البلاد ويضمن فعليّة تلك الممارسة. أنشئت لهذا الغرض دائرة “المهجر” لانتخاب مجلسي البرلمان، خُصّص لها عددٌ من المقاعد يحدده القانون الدستوري طبقا للشروط التي ينص عليها القانون.

لا يمكن الحد من حق التصويت إلا عند فقدان الأهلية المدنية أو نتيجة حكم جنائي غير قابل للإلغاء أو في أحوال عدم الجدارة الأخلاقية التي يعينها القانون.

المادة 49

لجميع المواطنين حق الإلتحاق بالأحزاب بحريـة من أجل الإسهام ديموقراطيا في تقرير السياسة الوطنية.

المادة 50

جميع المواطنين يمكنهم رفع عرائض إلى البرلمان لطلب إتخاذ إجراءات تشريعية أو لعرض إحتياجات عامة.

المادة 51

جميع المواطنين من الجنسين بالسواء يمكنهم إشغال الوظائف العامة والمناصب المنتخبة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون.

يجوز للقانون أن يمنح الإيطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفس حقوق المواطنين الإيطاليين، لأجل السماح لهم بتولي الوظائف العامة والمناصب المنتخبة.

لكل من يُدعى إلى تولي وظيفة عامة منتخبة حق التمتع بالوقت الضروري للنهوض بها مع الإحتفاظ بمكان عمله الاصلي.

المادة 52

الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن.

الخدمة العسكرية إلزامية ضمن الشروط والطرق المبينة في القانون. ولا تؤثر تأديتها على وضع عمل المواطن ولا على ممارسته لحقوقه السياسية.

يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح الديموقراطي للجمهورية.

المادة 53

كل مواطن ملزم بالمساهمة في الإنفاق العام بما يتناسب ومقدرته.

يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية.

المادة 54

على جميع المواطنين واجب الوفاء للجمهورية وإحترام دستورها وقوانينها.

على المواطنين الذين تُسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بإنضباط وشرف، ويؤدوا اليمين في الأحوال التي يعينها القانون

blog comments powered by Disqus