16 dicembre 2011

Si può lavorare con il cedolino

إمكانية العمل بإيصال

Il nuovo governo inserisce nel decreto “salva Italia” una modifica al testo Unico sull’immigrazione per chiarire una volta per tutte che il cedolino per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un documento che attesta il soggiorno legale di un immigrato.

أدخلت الحكومة تعديلاً “على النص الموحد الخاص بالهجرة” الموجود ضمن القانون المعروف باسم“إنقاذ إيطاليا”، لتوضيح أن الإيصال هو بمثابة مستند يضمن الإقامة الشرعية لمن يرغب في الحصول على/أو تجديد تصريح إقامة.

Dal 2006, con una direttiva del Ministro dell’Interno, il Governo aveva cercato di ufficializzare questa pratica, ma solo da ora diventa definitivamente scritta, dopo essere stata pensata dal governo Berlusconi.

L’articolo 40 della nuova manovra economica, insieme alle misure dedicate alla “Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”, sancisce che “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa … fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.

Dunque: il lavoratore con cedolino può essere assunto come ogni altro lavoratore, a patto che dimostri - con la ricevuta – di aver chiesto il primo rilascio del permesso al momento della firma del contratto di soggiorno o di aver presentato la domanda di rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza del documento.

منذ عام 2006، وبتوجيه من وزير الداخلية، حاولت الحكومة إضفاء الطابع الرسمي على هذا الإجراء، ولكنه ظل حبراً على ورق حتى الآن، بعد أن أقرته حكومة برلسكوني.

تنص المادة 40 بالموازنة الاقتصادية الجديدة - إضافة إلى التدابير الرامية إلى “تخفيض الأعباء الإدارية عن الشركات” - على أنه يحق للعامل الأجنبي أن يقيم في الدولة وأن يمارس عملاً بشكلٍ مؤقت في انتظار إصدار أو تجديد تصريح الإقامة… وهذا حتى الاتصال بسلطات الأمن العام، وإخطار صاحب العمل، للإشارة إلى وجود عوائق تحول دون إصدار أو تجديد تصريح الإقامة”.

إذاً: يمكن تشغيل العامل الذي يحمل إيصالاً مثل أيّ عامل آخر، شريطة أن يُظهر – من خلال إيصاله - أنه تقدم للحصول على التصريح الأول في وقت توقيع العقد أو أنه قدم طلباً للتجديد خلال 60 يوماً من انتهاء مدة سريان المستند.

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